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Roma, 8 gennaio 2016

 

Circolare n. 1/2016

 

Oggetto: Ambiente – Rifiuti – SISTRI – Differimento del regime sanzionatorio – Art. 8 D.L. 30.12.2015, n.210, su G.U. n. 302 del 30.12.2015.

 

Il decreto Milleproroghe ha nuovamente fatto slittare di un altro anno, ossia all’1 gennaio 2017 (in precedenza 1 gennaio 2016), la data dalla quale si applicheranno le sanzioni per il mancato utilizzo del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). Fino a tale data pertanto, continuando ad applicarsi il cosiddetto sistema del doppio binario basato sulla convivenza degli adempimenti telematici propri del SISTRI con quelli cartacei del vecchio regime (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD-Modello Unico Dichiarazione Ambientale), si applicheranno le sole sanzioni relative a questi ultimi adempimenti.

Si rammenta invece che le sanzioni relative alla mancata iscrizione al SISTRI o al mancato versamento dei contributi annuali trovano applicazione già dallo scorso aprile.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.44/2015

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n. 302 del 30.12.2015

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla

proroga di termini di prossima  scadenza  al  fine  di  garantire  la

continuita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 23 dicembre 2015;

  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

                              E m a n a

 

                     il seguente decreto-legge:

 

                          *****OMISSIS*****

 

                              Art. 8

Proroga  di  termini  in  materia   di   competenza   del   Ministero

        dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare

  1. All'articolo 11  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3-bis, le parole: "Fino al  31  dicembre  2015"  sono

sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016";

    b) al comma 9-bis, le parole: " stabilito al 31 dicembre 2015"  e

le  parole:   "sino   al   31   dicembre   2015"   sono   sostituite,

rispettivamente, dalle seguenti: "stabilito al 31 dicembre 2016" e  "

sino al 31 dicembre 2016".

 

                          *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO